IL ROGITO

Ciao a tutti e ben tornati! Qui è sempre Elena che vi scrive! Oggi voglio parlarvi del: ROGITO

Dal vocabolario: Rogito = Atto pubblico redatto da un notaio

Guardando su internet non ho potuto fare a meno di notare che in molti hanno cercato questa parola “rogito” ed insieme ad essa, hanno fatto altre ricerche, come ad esempio:Rogito:cos’è? Quanto costa? Dove si fa? Cosa serve? E così via..

Ecco, io oggi vorrei spiegarvi di cosa si tratta, sempre in modo semplice!

Come già detto precedentemente e qui il vocabolario aiuta, il rogito è un atto pubblico che viene fatto da un notaio. E fin qui, credo sia chiaro a tutti! Ma andiamo oltre, questo atto pubblico serve per attestare il passaggio di proprietà del bene immobile da un soggetto “x” ad un altro “y”

 

È un contratto DEFINITIVO di compravendita.

IL ROGITO

 

 

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Ma questo contratto, di che parla?

Essenzialmente vengono specificate tutte quelle condizioni che il contratto impone affinché ci possa essere l’acquisto dell’immobile.

Dove, in che luogo si stipula l’atto?

L’atto o Rogito come dir si voglia, può essere sottoscritto, sempre in presenza di un notaio o nella sua sede, quindi studio notarile, o in banca qualora ci sia una pratica di mutuo in corso.

Che compito ha il notaio?

Il notaio, svolge una funzione molto importante, ovvero, è lui che si occupa di fare tutte le dovute verifiche sugli immobili prima che questi vengano ceduti ad altri.

Ad esempio deve verificare che sull’immobile (casa, box, capannone ecc) non ci siano ipoteche in atto, effettuando quindi certificazioni ipocatastali notarili * in generale affinché si possano escludere anche: pignoramenti, servitù o altri diritti dei terzi sul bene.

Ed inoltre ha tempo 20 giorni per registrare il rogito all’Agenzia delle Entrate e farlo trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (pratica che ormai viene svolta on-line).

*contiene dati relativi al proprietario dell’immobile e consente di predisporre tutta la documentazione prevista dal 2° comma dell’art. 567 del Codice di Procedura Civile – Legge 3 agosto 1998 n° 302 e successive modificazioni, per l’istanza di vendita nelle esecuzioni immobiliari. È a titolo probatorio.

La semplice visura catastale, invece, oltre a non essere così approfondita non è titolo probatorio.

Al momento del rogito, cosa bisogna portare?

Documento di identità VALIDO e codice fiscale (di entrambe le parti, comparatore e venditore) Documento che certifica lo stato civile. Per quanto riguarda, appunto, le visure, la planimetria catastale e i documenti di provenienza dell’immobile, il notaio ne dispone già, quindi, non è necessario fornirli.

Cosa deve contenere?

Innanzitutto l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
Le indicazioni sulle modalità del pagamento, ovvero: assegno, bonifico, contanti;                                                       Se vi è stata attività di mediazione da parte di un agente immobiliare, quindi segnalando i dati identificativi di quest’ ultimo, insieme alle spese da lui sostenute per la mediazione.

 

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A chi spetta la scelta del notaio?

La scelta del notaio spetta alla parte acquirente, che può essere solo consigliata senza alcun tipo di obbligo dalla parte venditrice o dall’agenzia immobiliare. Ovviamente è più comodo andare dal notaio che ha già “in mano” tutta la documentazione (ad esempio vendita dal costruttore), ma ripeto NON E’ UN OBBLIGO.

A presto, mi raccomando: continuate a seguirci! E, soprattutto, fatemi sapere cosa ne pensate!

Noi siamo qui.

Un abbraccio virtuale a tutti.

Elena & Nicola