Fondo patrimoniale: cos’è e come funziona?

Cos’è il fondo patrimoniale?

È un vincolo che viene costituito, attraverso l’atto di un notaio, su beni immobili (una casa, un terreno, ecc.), titoli di credito (per esempio, le quote di una società per azioni), beni mobili registrati (per esempio, un’automobile).

Esso è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (che ha sostituito il precedente strumento del patrimonio familiare con il quale la titolarità dei beni e, quindi, l’amministrazione, restava in capo al coniuge costituente).

Al contrario di ciò che comunemente si crede, immettere i beni nel fondo patrimoniale non comporta un mutamento nella titolarità dei beni stessi; Ma essi rimangono intestati al proprietario, e nel caso di comunione dei bene, ad entrambi.
Lo scopo del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia. Pertanto, il suo effetto principale è che, per legge, i beni che vi sono compresi, e i loro redditi, non possono essere aggrediti , cioè soggetti a esecuzione forzata, dai creditori sorti dopo la costituzione del fondo e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo, per fare un esempio pratico, non è aggredibile dai fornitori della ditta individuale di uno dei due coniugi.

Al contrario, invece, per quanto riguarda i debiti sorti prima della costituzione del fondo, essi potranno impugnare la costituzione del fondo patrimoniale, con una azione revocatoria, se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare i creditori .

In questo caso, la causa deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo, dopo questo termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori.

La dimostrazione che i creditori erano a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia spetta sempre ai titolari del fondo (coniugi).

Se la revocatoria viene vinta dai creditori, il comportamento del debitore è passibile anche di sanzioni penali, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.

Fino a poco tempo fa, rimaneva in forse l’efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del fisco, ma le recenti pronunce dei giudici hanno fugato ogni dubbio: anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi. Come già detto, la costituzione del fondo non implica necessariamente il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario. Il fondo si può ampliare in qualsiasi momento, facendovi affluire ulteriori beni, con un nuovo atto notarile.

Possono creare un fondo patrimoniale solo le coppie sposate quindi, non le coppie di fatto.
Lo stesso deve essere annotato sull’atto di matrimonio altrimenti, la casa è pignorabile.Il fondo patrimoniale non comporta, come già detto, nessun trasferimento della proprietà o del possesso del bene a favore di terzi, ma implica solo che il bene medesimo viene assoggettato a una destinazione che è vincolante: soddisfare i bisogni della famiglia e preservarla contro eventuali difficoltà future.

La scelta di immettere i beni nel fondo patrimoniale rende più contorto il loro regime di gestione.Infatti, se da un lato entrambi i coniugi possono disgiuntamente amministrare il fondo, secondo le regole della comunione legale, è però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo, anche se il proprietario è uno solo di essi.

Inoltre, se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo deve essere autorizzata dal tribunale.

Questa regola, però, può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori; In questo caso, è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo.

Il costo della costituzione del fondo non dipende dal valore o dal numero dei beni, di qualsivoglia natura, in esso compresi. Esso ammonta a circa € 1.500, compresi i costi notarili.

In estrema sintesi, il fondo patrimoniale garantisce la conservazione di alcuni beni dall’attacco di crediti che siano sorti successivamente e per ragioni estranee ai bisogni della famiglia.

È Uno dei sistemi più usati dagli italiani per sottrarre i propri immobili alle aggressioni dei creditori, esso è ormai entrato nella normalità delle famiglie, specie quelle degli imprenditori.

Il mito, però, che i beni destinati nel fondo patrimoniale non possono più essere aggrediti da nessun creditore è Falso, o comunque frutto di ingannevoli informazioni. La falsa credenza deriva dall’art. 170 del C.C., che dice: “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. L’articolo del C.C. ha fatto credere ai più superficiali che ci fosse una specie di “blindatura” sicché il fornitore che non era stato pagato rimaneva a bocca asciutta.
Da ciò ne consegue che :

1) I beni inseriti nel fondo sono aggredibili sempre nel caso di debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.

2) I beni del fondo non sono, invece, attaccabili per i debiti contratti per bisogni estranei alla famiglia, ma purché: tali obbligazioni siano insorte dopo la costituzione del fondo; oppure, nel caso di obbligazioni sorte anteriormente, siano decorsi cinque anni dalla costituzione del fondo.

Se, invece, non sono ancora decorsi cinque anni dalla costituzione del fondo, i creditori per debiti esterni alla famiglia, sorti anteriormente alla costituzione del fondo, possono impugnare il fondo con l’azione revocatoria. Essi però, devono dimostrare che il debitore ha costituito il fondo con l’unico intento di frodare i creditori.

Tre sono le ipotesi in cui la casa e gli altri immobili inseriti nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti:

 se entro il primo anno dalla sua costituzione uno o più creditori iscrivono nei pubblici registri un pignoramento immobiliare, i beni inseriti nel fondo possono essere sempre aggrediti e messi in vendita all’asta, senza bisogno di un giudizio di revocatoria; in pratica, basta solo confrontare le date di iscrizione del fondo e del pignoramento e se tra le due non è passato più di un anno, il fondo è attaccabilissimo ed è come se non fosse mai stato costituito;

 nei primi cinque anni dalla sua costituzione il fondo patrimoniale può essere sempre oggetto di azione revocatoria, volta a renderlo inefficace e a pignorare gli immobili inseriti.
Chi agisce, però, deve provare che il fondo è stato costituito con l’intento di frodare i creditori: il che si dimostra agevolmente quando il debitore non ha altri beni utilmente pignorabili oltre a quelli protetti nel fondo. In pratica, il fatto che il debitore ha vincolato nel fondo i suoi beni di maggior valore è una valida prova del suo intento fraudolento;

 anche dopo i cinque anni, e senza limiti di tempo, possono ipotecare e pignorare i beni inseriti nel fondo i SOLI creditori sorti per debiti necessari a soddisfare i “bisogni della famiglia”.In questo caso, il fondo patrimoniale è attaccabile senza bisogno di revocatoria.

L’ultimo dei tre punti appena visto è stato interpretato in modo così ampio dalla giurisprudenza da rendere il fondo patrimoniale pressoché inutile. Chi infatti credeva che per “esigenze familiari” dovessero intendersi solo quelle legate al sostentamento del coniuge e dei figli (spese scolastiche, imposte sulla casa, oneri condominiali, obbligazioni per l’acquisto di beni di primaria necessità, ecc.) si sbagliava di grosso e ora si trova tra le mani uno strumento – il fondo patrimoniale – che potrebbe non tutelarlo più.

I giudici ritengono, infatti, che anche i debiti,in particolar modo quelli tributari, conseguenti all’esercizio dell’azienda rientrano tra le “esigenze familiari” e, come tali, consentono di attaccare il fondo patrimoniale senza limiti di tempo, anche dopo la scadenza dei termini per la revocatoria.

I principi appena espressi valgono anche quando il creditore è Equitalia (dal primo luglio 2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione). L’Agente per la riscossione è legittimato ad agire contro la casa inserita nel fondo patrimoniale – benché sia scaduto il termine di cinque anni per la revocatoria – per recuperare le imposte evase nell’esercizio dell’attività aziendale: difatti, se è vero che, nel primo quinquennio, chiunque possa far revocare il fondo quando costituito per frodare i creditori; è anche vero, che – dopo tale periodo – gli immobili inseriti nel fondo restino comunque sempre pignorabili, se il debito fosse sorto per esigenze familiari; Con tali, intendendosi anche quelle di natura fiscale (IVA,INPS e IRAP ) legate all’attività d’impresa.

Via libera dunque a Agenzia delle Entrate – Riscossione che può pignorare l’immobile costituito nel fondo patrimoniale dei coniugi anche se i crediti tributari per i quali agisce il concessionario scaturiscono dall’attività imprenditoriale del marito o della moglie.

NOTA BENE: E’ vero che il fondo patrimoniale serve ad assicurare il tenore di vita che i coniugi hanno inteso attuare. Ma anche i risparmi che si ottengono non pagando tributi e contributi previdenziali – sebbene provengano dall’attività imprenditoriale – danno, comunque, luogo a debiti contratti per i bisogni familiari sui quali si riflettono. Ed è altrettanto valido per le spese sostenute per potenziare la capacità lavorativa dei coniugi.

Da ciò ne consegue che : l’ipoteca sulla casa è legittima, malgrado sia inserita nel fondo patrimoniale, se il debito è dovuto a cartelle esattoriali non pagate.

Ma allora, mi domandano in tanti, da cosa tutela il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale resta uno strumento utile solo per difendersi dai creditori per obbligazioni di natura speculativa o voluttuaria, spese quest’ultime che, tuttavia, oggi nessuno può più permettersi.

Quindi, solo i debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi danno luogo a esborsi non rientranti nei “bisogni della famiglia” e, come tali, inopponibili al fondo patrimoniale, ma sempre a condizione che siano passati i cinque anni per l’azione revocatoria.

Abbiamo detto all’inizio di questo articolo che il fondo patrimoniale: “E’ uno dei sistemi più usati dagli italiani per sottrarre i propri immobili alle aggressioni dei creditori, che è ormai entrato nella normalità delle famiglie, specie quelle degli imprenditori”.  

 E’ andato follemente di moda  per cercare di ripararsi dai debiti della propria azienda, della professione, e dai mutui che non si riusciva a rimborsare.

Oggi, secondo la mia opinione, possiamo decretare la fine del fondo patrimoniale..

Consiglio: continua a leggere le novità e scioglilo subito !

Tutti si sono dimenticati che la costituzione del fondo patrimoniale è un atto di liberalità a titolo gratuito, sia che si tratti di fondo patrimoniale con trasferimento dei beni, sia che si limiti a mettere a disposizione dei bisogni della famiglia i soli frutti.

Cos’è un atto di liberalità a titolo gratuito? Una donazione.

Dunque, quando si hanno creditori qualcuno pensa, ancora oggi, di poter porre al riparo i propri beni donandoli ai figli?

Spero di no, conosciamo tutti il meccanismo della revocatoria.

La costituzione del fondo patrimoniale è la stessa cosa.

Una donazione ai propri figli e alla propria famiglia, che non può reggere di fronte al principio che la legge preferisce chi deve avere il denaro piuttosto di chi ha ricevuto gratuitamente dei beni. Senza contare poi che la revocatoria colpisce addirittura anche i trasferimenti a titolo oneroso!

In sostanza la costituzione del fondo patrimoniale aveva (ed ha) la sola funzione di far guadagnare un po’ di tempo dalle pretese del creditore, ma anche ciò con notevole controindicazioni, perché il vincolo sul bene impedisce, la giusta possibilità di compiere manovre straordinarie più proficue.

La nuova norma del Dl. 83/15 che di fatto spazzava via il fondo patrimoniale assieme alle donazioni, ai vincoli e ai trust perché lì si prevedeva che entro un anno dalla costituzione del fondo patrimoniale o degli altri vincoli chiunque, e cioè qualsiasi creditore, indipendentemente da qualsiasi credito potesse vantare, aveva il diritto di procedere subito all’esecuzione forzata iscrivendo pignoramento sui beni del debitore.

E’ evidente che l’art. 170 del C.C. veniva spazzato via totalmente perché in applicazione della norma è stata eliminata la distinzione tra beni destinati ai bisogni della famiglia e beni professionali e/o imprenditoriali. Entro l’anno dalla costituzione il fondo, in pratica, non esiste più.

L’unica nota positiva, da mettere in evidenza, è la durata temporale modesta, un anno dalla costituzione del fondo, prevista dalla norma, anche se si tratta di un anno importante perché nessuno costituisce il fondo patrimoniale per difendersi da eventuali rischi quando i rischi sono molto lontani.

Il colpo di grazia al fondo patrimoniale

La gioia per questo limitato effetto temporale della norma è durata ben poco. Con il DL 83/15, trascorso l’anno, si poteva tornare a sperare di potersi opporre alla richiesta di revocatoria da parte del creditore.

Ora oltre al legislatore è intervenuta la Corte di Cassazione che in numerose sentenze ha interpretato in maniera completamente diversa da quanto si credeva il contenuto dell’art. 170 del C.C. . Esso veniva interpretato come punto di separazione tra due tipi diversi di obbligazioni. Da un lato i bisogni immediati della famiglia (una vacanza, l’istruzione dei figli, etc.) dall’altra i veri debiti per l’attività professionale e imprenditoriale.

La Corte di Cassazione ha iniziato con numerose sentenze, una dopo l’altra, a precisare che il concetto di “bisogni della famiglia” deve intendersi in maniera molto più ampia, e cioè come finalità principale della vita del soggetto e della sua famiglia a cui sono preordinate le attività lavorative, professionali e imprenditoriali. Esempio pratico sentenza cassazione del 24 febbraio 2016 N. 3600.

La Cassazione in sostanza si domanda, perché un imprenditore mette su un’azienda o un’impresa e inizia dei rapporti commerciali con altri soggetti? E risponde: per ricavare un reddito da utilizzare per migliorare la propria situazione economica e quella dei propri cari, e cioè della propria famiglia!

Di conseguenza anche l’attività imprenditoriale è, sia pure indirettamente, tesa al soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia e quindi rientra nell’ambito di quella casistica che consente al terzo di procedere all’esecuzione forzata immediatamente e senza neppure esperire la revocatoria.

Certamente la Corte di Cassazione non “emette “ le leggi e non emette principi normativi da interpretare, pertanto il discernimento tra i singoli debiti verrà deciso di volta in volta dai giudici.

Come si può comprendere l’indirizzo giurisprudenziale ormai è tale da inibire qualsiasi utilità al fondo patrimoniale, anzi da suggerire, come consigliavo prima, lo scioglimento immediato. Io personalmente,quindi, consiglio l’immediato scioglimento di tutti i fondi patrimoniali esistenti, specialmente quelli creati con finalità di tutela diverse dal reale soddisfacimento dell’interesse astratto della legge, per porre in essere soluzioni alternative e più intelligenti.

Prossimamente dedicheremo degli articoli che riguardano il Trust e le Donazioni ….seguiteci.

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Elena & Nicola

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Un commento su "Fondo patrimoniale: cos’è e come funziona?."

  1. Salve e se i coniugi dovessero separarsi e divorziare può implicare qualcosa dato che è un contratto che si può stipulare solo se una coppia di fatto? Da premettere che ci sn minori . grazie Simona

    • Ciao Simona, scusa il ritardo ma la tua mail era finita nello spam. Il primo comma dell’art. 171 del codice civile sancisce che la destinazione del fondo termina a seguito: dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
      Resta sempre e comunque eccezionale l’ipotesi in cui la famiglia vi sono figli minori: in tal caso, infatti, anche in ipotesi di divorzio il fondo dura sino a che l’ultimo figlio non abbia compiuto la maggiore età ed è il giudice che, su istanza di chi ne ha interesse, detta le norme per la sua amministrazione.
      Spero di averti chiarito ulteriormente le idee.
      Cordiali saluti,
      Nicola

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