Il Contratto Preliminare di Compravendita

Il contatto preliminare di compravendita, o più genericamente detto in modo improprio “compromesso”, è un contatto che obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo o rogito. Il rogito non è altro che un atto pubblico redatto da un Notaio. Nel compromesso devono essere indicate in modo chiaro:

– le generalità dei venditori e degli acquirenti;

– le caratteristiche dell’immobile;

– i dati catastali dell’immobile, il costo;

– le modalità di pagamento;

– la data di consegna dell’immobile;

– la data di stipula del rogito e il nominativo del Notaio rogante, che ,di solito, viene scelto dall’acquirente.

Inoltre, nel contatto preliminare di compravendita viene indicato  che l’immobile sarà venduto libero: da ipoteche, vincolo e gravami e regolare sotto il profilo urbanistico/catastale, in regola con i pagamenti delle spese condominiali sia ordinarie che straordinarie.

Viene anche indicato, solitamente, se gli impianti elettrici ed idraulici sono a norma e, se lo sono, vengono fatti visionare all’acquirente come pure il certificato energetico o APE.

Dunque, il contratto preliminare di compravendita o compromesso non serve al trasferimento della proprietà, anche dopo la stipula, il titolare dell’immobile rimane il venditore. La sua funzione è solo quella di obbligare le parti ad acquistare (la parte acquirente ) e vendere (la parte venditrice).

Dopo la firma non si può più venir meno a questo obbligo.

In poche parole, il compromesso serve proprio ad evitare il ripensamento di una delle parti e a fissare i termini e le condizioni delle successiva vendita. Se il venditore a l’acquirente non rispettano gli impegni presi, la legge prevede specifiche e gravi conseguenze, ma nello specifico ne parleremo in altre occasioni sul Blog.

 

In tanti mi chiedono: ma come si redige un compromesso?

 

La legge prevede che il compromesso sia redatto in forma scritta. Non è possibile, pertanto, un preliminare verbale. La stretta di mano non implica nessun obbligo. Per avere effetto, quindi, l’accordo deve risultare su carta, scritto a mano o al computer non ha importanza e riportare le firme autografe delle parti. È importante che firmino i titolari del bene promesso in vendita, perciò attenti anche alle comunioni dei beni. Se uno dei due coniugi è in comunione dei beni, dovrà firmare anche l’altro coniuge.

Non è obbligatorio stipularlo dal Notaio, infatti, non richiede: la forma dell’atto pubblico,
il pagamento dell’imposta di registro e la trascrizione nei pubblici registri.
Come vedremo più avanti, ci si può limitare alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Affronteremo anche i casi in cui, invece, conviene trascrivere un compromesso e chi lo dovrà redigere. In altre parole, ci si può limitare a stilare un compromesso, redatto di proprio pugno senza bisogno dell’assistenza di un professionista.

Il compromesso redatto da un Agente immobiliare professionista ha, tuttavia, degli indubbi vantaggi, che strada facendo imparerete ad apprezzare.

Il documento scritto per eccellenza tra privati è la “scrittura privata”: con questo termine si intende un comunissimo contratto stilato dalle parti di comune accordo, senza bisogno, dell’intervento di un professionista, munito di data e firma.

Altra domanda frequente è : il compromesso deve essere registrato ?

Certo! Va assolutamente registrato: la registrazione è sempre stata obbligatoria, negli ultimi anni la legge ha posto a carico degli agenti immobiliari la responsabilità solidale della registrazione.
In passato per l’Agenzia delle Entrate, non era semplice verificare se prima della stipula del rogito c’era stato un compromesso, in quanto non veniva specificato dal Notaio come erano avvenuti i pagamenti; Oggi il Notaio deve specificare nel rogito:

gli estremi di pagamento del prezzo, le date dei versamenti e a che titolo sono state versate, per cui è molto semplice capire, da parte dell’Agenzia delle Entrate, se c’è stato un compromesso antecedente al rogito.

Di conseguenza, se c’è stato un versamento di un assegno da parte dell’acquirente a favore del venditore antecedente al rogito, è sicuramente stato stipulato un compromesso, nessuno verserebbe mai un assegno senza una scrittura che lo garantisca.

Il compromesso è un atto privato valido a prescindere dalla registrazione, diciamo che con la registrazione si ha anche, giuridicamente, la data certa del documento.
La registrazione, quindi, in realtà è un adempimento fiscale.

La registrazione va fatta entro 20 gg. dalla firma del compromesso presso l’Agenzia delle Entrate. L’imposta di registro va versata in misura fissa di euro 200,00, in presenza di caparra sarà necessario versare un’imposta proporzionale al 0,50% dell’importo di caparra. Se vi è anche una corresponsione di  acconto prezzo, sarà necessario versare un’ ulteriore imposizione pari al 3% dell’acconto, con il minimo di euro 200,00 con decorrenza 1° gennaio 2014.

Le imposte pagate in sede di registrazione del compromesso si dovranno poi detrarre dall’imposta proporzionale dovuta per la registrazione del contratto definitivo, cioè del rogito notarile. Per i contatti soggetti ad IVA le imposte dovute sono diverse ma di questo ne parleremo quando tratteremo le nuove costruzioni.

 Cosa  succede se il compromesso trascritto non viene eseguito?

La trascrizione:

la trascrizione è una forma di tutela molto importante per colui che intende acquistare; il nostro ordinamento, art. 2645-bis del C.C., contempla la possibilità che il compromesso possa essere trascritto nei Registri immobiliari. Nei Pubblici Registri sono inseriti tutti gli atti che hanno ad oggetto beni immobili quali, ad esempio: compravendite, iscrizione ipotecarie, pignoramenti, donazioni, ecc.
Per essere trascritto il compromesso è necessario che sia redatto da un Notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Una volta trascritto il compromesso, qualsiasi altra operazione trascritta successivamente che riguarda il bene in questione non avrà effetto nei confronti dell’acquirente. La trascrizione ha, inoltre, un effetto prenotativo, e cioè che, quando si otterrà il trasferimento definitivo, anche per via giudiziale, gli effetti del trasferimento retroagiranno alla data della trascrizione del compromesso.

Attenzione però: gli effetti della trascrizione del compromesso cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno della data convenuta tra le parti per la conclusione del contatto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del compromesso o della domanda giudiziale di cui all’art. 2932 del codice civile, cioè ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Oltre all’esecuzione del contratto, si può chiedere anche la risoluzione del contratto, quindi rimedio che va nella direzione opposta alla prima, sempre che l’inadempimento sia grave.
Il nostro ordinamento giuridico, art. 1453 C.C. consente di sciogliersi dal contratto per mezzo di una pronuncia del giudice che sancirà, la risoluzione del contratto. Qualora si arriva ad una risoluzione di contratto ma, sia stata versata una caparra confirmatoria art. 1385 C.C. , la parte adempiente potrà dichiarare di recedere e chiedere la restituzione del doppio della caparra, se è la parte che l’ha data, o trattenerla, se è la parte che l’ha ricevuta. Nel primo caso, molto probabilmente, sarà necessario agire in giudizio per ottenere la condanna al pagamento del doppio della caparra.

Quidi, la trascrizione del compromesso è cancellabile sia in caso di accordo delle parti, sia se stabilito giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Riepilogando le tutele per il caso di inadempimento sono:

  • L’acquirente può vantare un privilegio per la restituzione del prezzo pagato, svincolarsi dal contratto, risolvere il contratto, oppure chiedere il trasferimento coattivo del bene.
  • Il venditore può scegliere tra svincolarsi dal contratto, risolvere il contratto, oppure trasferire coattivamente la proprietà. In entrambi i casi si deve arrivare alla sentenza del Giudice.

 

DIFFIDATE sempre degli agenti immobiliari faciloni. Le cose vanno fatte bene fin da subito e in modo chiaro, le facilonerie sono le più grandi carognate che si possono fare nel settore immobiliare e che danno origine a litigi, cause infinite e perdite di tempo oltre che di denaro.

DIFFIDATE da chi vi dice il contrario  e andate a trovarvi Subito un consulente specializzato nel vendere case che, vi garantisce un acquisto o una vendita in tutta serenità e tranquillità.

 

A presto, mi raccomando: continuate a seguirci! E, soprattutto, fatemi sapere cosa ne pensate!

Noi siamo qui.

Un abbraccio virtuale a tutti.

 

Elena & Nicola

La Proposta di Acquisto Immobiliare

Che cos’è la proposta di acquisto immobiliare ?

La proposta di acquisto è il primo passaggio contrattuale nell’iter della compravendita di un immobile, utilizzato dalle agenzie immobiliari.La proposta d’acquisto, utilizzata sempre dalle agenzie immobiliari, è un contratto:

unilaterale che impegna l’acquirente per un determinato periodo di tempo,

limitato, ad acquistare un immobile ad un determinato prezzo.

I modelli di proposta da noi utilizzati sono regolarmente depositati alla camera di Commercio di Milano e contengono tutte le forme di garanzie atte a tutelare sia  chi vende, sia chi acquista.

Prima di entrare nei dettagli della sua funzionalità giuridica, vorrei farvi osservare quella pratica, come già detto in precedenza, la proposta di acquisto è il metodo più idoneo che permette di portare a buon fine una vendita immobiliare tutelando le parti, ed evitando il confronto diretto tra le stesse, che porta – quasi sempre –  ad una trattativa difficile.

Capita sovente che le parti, specialmente nelle trattative tra privati, per orgoglio o per pregiudizi, fanno saltare le trattative!

Cosa che un Agente immobiliare Professionista sa gestire con sapienza e naturalezza non essendo parte in causa diretta, con il risultato di portare a buon fine la trattativa.

La proposta di acquisto quindi, è una scrittura redatta in forma scritta, in cui la parte acquirente esplicita la volontà di acquistare una o più proprietà, dettando a priori le condizioni: prezzo offerto per il bene, modalità di pagamenti, consegna dello stesso, ecc. Solitamente è un modulo prestampato e, come già specificato prima, noi lo depositiamo presso la competente Camera di Commercio per l’approvazione.

Se le condizioni proposte al proprietario dell’immobile vengono accettate, e l’accettazione viene comunicata per iscritto o, solitamente, con il ritiro della copia accettata, la proposta da contratto unilaterale diventa un preliminare di compravendita, cioè sorgono tutti gli effetti obbligatori tra le parti regolati dalla Legge Italiana, in caso di inadempimento.

La sottoscrizione della proposta di acquisto  deve essere sempre accompagnata da un assegno intestato al Venditore che rimane in deposito fiduciario nelle mani dell’Agente immobiliare fino a quando lo stesso, avrà espletato tutti i controlli sull’immobile a livello ipotecario, tutto il resto: catasto, urbanistica, spese condominiale ecc, si presume li abbia già fatti in fase di incarico di vendita.

Se la proposta viene rifiutata, l’Agente immobiliare è tenuto a restituire, nel più breve tempo possibile, il titolo lasciato in deposito.

La motivazione che la proposta deve essere sempre accompagnata da un deposito è che lo stesso rafforza il vincolo contrattuale che si viene ad instaurare fra le parti con la sottoscrizione e con l’accettazione della proposta. Infatti, dopo l’accettazione della proposta, il deposito giuridicamente assume la forma di caparra confirmatoria art. 1385 c.c. , se imputato a tale titolo, che rappresenta una garanzia per entrambe le parti in caso di inadempimento contrattuale di una delle parti in causa.

Nella sostanza: se il venditore accetta la proposta e successivamente, si rifiuta di dar seguito agli accordi in essa contenuti potrebbe essere costretto a restituire all’acquirente l’importo ricevuto come caparra più una somma di ugual importo ed eventuali altri danni cagionati.

Se invece, a venir meno agli impegni assunti, è l’acquirente, il venditore può tranquillamente ritenere la caparra.

Quindi, contrariamente a quello che si pensa, e che molte volte viene erroneamente consigliato: maggiore è l’importo del deposito e minori sono i rischi di ripensamento da parte di uno dei contraenti.   

Se la proposta viene accettata è necessario fare il compromesso?

Se la proposta di acquisto contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, e se sono state fatte tutte le opportune procedure per le comunicazioni dell’accettazione, la proposta di acquisto immobiliare diventa un compromesso con tutti gli effetti obbligatori.

Se la proposta di acquisto è stata fatta da un Professionista specializzato nelle vendite che ha depositato i suoi formulari alla Camere di commercio per l’approvazione, sicuramente ha questa funzione (di compromesso).

Ovviamente non tutti gli agenti immobiliari depositano i formulari che utilizzano, perciò consiglio di stare molto attenti a ciò che vi fanno firmare.

DIFFIDATE sempre degli agenti immobiliari superficiali.

Le cose vanno fatte bene da subito e in modo chiaro, la superficialità non è assolutamente accettabile nel settore immobiliare, altrimenti si darà solo origine a litigi, cause infinite e perdite di tempo e di denaro.

Le proposte d’acquisto devono essere preparate e ponderate bene, vanno fatte le visure: ipotecarie e catastali/urbanistiche, prima di consegnare le caparre o gli acconti prezzo.

Il compromesso o la proposta che sia vanno registrati, tutti i pagamenti vanno dichiarati e, solo tutto questo, vi garantisce una vendita o un acquisto in tutta serenità e tranquillità.

Diffidate da Chi vi dice il contrario e andate a trovarvi Subito un consulente specializzato nel vendere case.

Ora se Volete dilettarvi nell’acquisto privatamente, dovete osservare alcune regole fondamentali di base.                                        

Vi dovete:

– far dare dal venditore la copia del suo atto di acquisto (il cosiddetto rogito notarile).

– informarvi sull’esistenza di ipoteche. Se c’è un’ipoteca, per esempio un mutuo residuo, richiedete al venditore che la stessa venga cancellata prima o contestualmente al rogito.

Ricordatevi che le verifiche sugli immobili riguardanti ipoteche o altre restrizioni possono farle i Notai, anche noi personalmente quando vendiamo un immobile richiediamo le visure ipotecarie al Notaio e, quindi, ce ne assumiamo i costi.

Inoltre, dovete chiedere al venditore:

– la scheda catastale e accertatevi che corrisponda in ogni dettaglio allo stato di fatto. Cosa che naturalmente non basta, perché la scheda può corrispondere allo stato di fatto dell’immobile, ma può non essere come il disegno originario depositato in comune e concessionato.

– tutte le copie delle concessioni edilizie in suo possesso, compreso le tavole dei disegni depositati, e di eventuali condoni o sanatorie. Infine e per nulla meno importante il certificato di Agibilità.

Per approfondimenti su quest’ultimo ci sono degli articoli sul Blog che parlano anche delle conseguenze che può portare il non averlo.

In aggiunta, dovete:

– Procurarvi una copia del regolamento di condominio, per verificare eventuali limitazioni all’uso dell’immobile;

– Individuate le parti comuni e quelle di eventuale uso esclusivo;

– Verificate che il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie sia regolare, che non ci siano condomini morosi e cause in corso.

– Verificate lo stato degli impianti elettrici ed idraulici e chiedere al venditore le relative certificazioni, se gli stessi sono stati dichiarati a norma.

– Chiedete alla Banca un parere preventivo sul mutuo che dovete chiedere sull’immobile che vi state apprestando ad acquistare, e per vostra tutela, vincolate sempre la Proposta di acquisto all’ottenimento dello stesso e al parere favorevole della Perizia.

Questo perché potrebbe capitare, che il mutuo da voi richiesto ,può essere fattibile per i redditi che avete ma non è fattibile per l’effettivo valore dell’immobile dichiarato dal Perito.

– Preventivate in linea di massima il costo dell’operazione di acquisto, per avere dei costi dettagliati al Notaio basta sapere: il valore di acquisto, la rendita catastale dell’immobile e la somma di mutuo che avete richiesto.

Ricordatevi sempre che la proposta d’acquisto, come tutti gli atti inerenti la compravendita di immobili, deve avere forma scritta a pena di nullità.

Una volta fatta la vostra offerta, tramite la proposta di acquisto, il venditore ha queste tre possibilità:

  • Accettare l’offerta;
  • Fare una contro-offerta;
  • Rifiutare l’offerta.

Se accetta la vostra offerta la firmerà per accettazione e voi la controfirmerete di nuovo affinché il venditore, possa dimostrare che voi sapevate che la proposta è stata accettata.

Da questo momento la proposta avrà effetti obbligatori per entrambe le parti, cioè diventa vincolante ed è, in definitiva, un preliminare di vendita.

Il proprietario potrà incassare l’assegno che avrate allegato alla proposta di acquisto il quale diventerà caparra confirmatoria se imputato in base all’art. 1385 del C.C.

In caso vi faccia una contro-offerta,  sarete liberi di accettarla o di rifiutarla.

Potrete eventualmente rivedere la vostra proposta, o ritenervi liberi di cercare un altro immobile.

La proposta va registrata All’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla vostra  firma di presa conoscenza accettazione (per intenderci l’ultima firma che avete messo con data e luogo).

Se tutto ciò vi spaventa potrete sempre rivolgervi ad un Agente immobiliare Professionista e, in questo caso, sarà lui che si occuperà di tutti gli aspetti per tutelarvi.

Ora dopo tutti questi miei consigli saprete come agire per acquistare la Casa dei Vostri sogni!

A presto, mi raccomando: continuate a seguirci!

E, soprattutto, fatemi sapere cosa ne pensate!

 Noi siamo qui.

Un abbraccio virtuale a tutti.

Alla prossima!

 Elena & Nicola